Aliquote IVA al 4, 10, 20 o ancora 21/23 % ?
In
seguito alla legge di conversione 148/2011 della manovra di Ferragosto, che ha
visto aumentare l’aliquota ordinaria IVA al 21% e viste le voci che parlano di
un nuovo aumento delle aliquote IVA, forse risulta utile fare un quadro della
situazione e capire quali aliquote IVA applicare alle operazioni di cessione e
locazione immobiliari.
Quando
vogliamo considerare se un’operazione di cessione immobiliare sia rilevante o
meno ai fini IVA, non possiamo prescindere però da alcune considerazione.
Innanzitutto
il momento impositivo; ovvero quando l’imposta sul valore aggiunto diviene
esigibile. Tale momento in base all’art. 6 del D.P.R. 633/72, è da far risalire
alla data dell’atto di acquisto, trattandosi di beni immobili.
Altra
importante considerazione da fare, è valutare se il bene oggetto della nostra
operazione sia un fabbricato abitativo o strumentale. A tal fine a nulla vale
la destinazione del bene, il fine ultimo per cui viene utilizzato, ma occorre
considerare la propria classificazione fra le categorie catastali.
Sono
fabbricati ad uso abitativo, tutti quei
fabbricati o porzioni di essi, classificati nel gruppo A delle categorie
catastali, ad eccezione di A/10 (uffici, studi privati).
Di
conseguenza potranno essere considerati fabbricati strumentali, tutti quelli
classificati nelle restanti categorie (ovvero B, C, D, E ed A/10).
Appurati
questi concetti, non ci resta altro che capire se un’operazione di cessione
immobiliare sia rilevante o meno ai fini IVA, ed in quest’ultimo caso, quale
aliquota applicare.