Aliquote IVA al 4, 10, 20 o ancora 21/23 % ?
In
seguito alla legge di conversione 148/2011 della manovra di Ferragosto, che ha
visto aumentare l’aliquota ordinaria IVA al 21% e viste le voci che parlano di
un nuovo aumento delle aliquote IVA, forse risulta utile fare un quadro della
situazione e capire quali aliquote IVA applicare alle operazioni di cessione e
locazione immobiliari.
Quando
vogliamo considerare se un’operazione di cessione immobiliare sia rilevante o
meno ai fini IVA, non possiamo prescindere però da alcune considerazione.
Innanzitutto
il momento impositivo; ovvero quando l’imposta sul valore aggiunto diviene
esigibile. Tale momento in base all’art. 6 del D.P.R. 633/72, è da far risalire
alla data dell’atto di acquisto, trattandosi di beni immobili.
Altra
importante considerazione da fare, è valutare se il bene oggetto della nostra
operazione sia un fabbricato abitativo o strumentale. A tal fine a nulla vale
la destinazione del bene, il fine ultimo per cui viene utilizzato, ma occorre
considerare la propria classificazione fra le categorie catastali.
Sono
fabbricati ad uso abitativo, tutti quei
fabbricati o porzioni di essi, classificati nel gruppo A delle categorie
catastali, ad eccezione di A/10 (uffici, studi privati).
Di
conseguenza potranno essere considerati fabbricati strumentali, tutti quelli
classificati nelle restanti categorie (ovvero B, C, D, E ed A/10).
Appurati
questi concetti, non ci resta altro che capire se un’operazione di cessione
immobiliare sia rilevante o meno ai fini IVA, ed in quest’ultimo caso, quale
aliquota applicare.
C’è da dire che
il D.L. 233/2006 (convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006), ha
profondamente inciso sul regime IVA delle cessioni e locazioni immobiliari,
prevedendo da un lato una minore rigidità nel rapporto di alternatività fra IVA
ed imposte d’atto e d’altra parte, prevedendo –in linea di massima – la regola dell’esenzione
Iva (con delle eccezioni), il tutto a favore di un maggior gettito
derivante dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Nel caso di
cessione di immobili ad uso abitativo la regola generale dell’esenzione Iva,
sembra trovare piena applicazione. Solo in un caso tali operazioni scontano
l’imposta, ovvero quando il “cedente” è un’impresa di costruzione o
ristrutturazione che ha ultimato il lavoro da non oltre 4 anni ( o anche dopo 4
anni, purché il fabbricato sia stato locato per un periodo non inferiore a 4
anni, in attuazione ai piani di edilizia residenziale convenzionata).
Le aliquote
applicabili in tale ipotesi sono del 4%, 10% e 21%. Si applicherà il
4% per le cessioni aventi ad oggetto fabbricati e relative pertinenze, se
per il soggetto che acquista vi sono le condizioni dell’ “acquisto di prima
casa” (anche in complessi turistici non di lusso), ed alle costruzioni rurali e
relative pertinenze.
Applicheremo
l’aliquota del 10% nei casi in cui, l’immobile non soddisfi i requisiti di
“prima casa”, di fabbricati o porzione di fabbricati che rientrano nelle
caratteristiche della legge “Tupini”*, nelle cessioni aventi ad oggetto
fabbricati o porzioni di essi assimilabili ad abitazioni (quali scuole,
case di cura, ospedali, asili e simili) e in tutti gli altri casi in cui la
cessione è presupposto d’imposta.
L’aliquota
ordinaria del 21% verrà applicata per quelle cessioni riguardanti immobili di
lusso.
Per quanto
riguarda le locazione di immobili ad uso abitativo, anche in questo caso opera
come regime di massima l’esenzione IVA. Solo in un caso i canoni di locazione
sconteranno un aliquota IVA pari al 10%, ovvero quando come soggetto locatore
figura la stessa impresa costruttrice.
Per gli immobili
strumentali la situazione è meno complicata. L’aliquota ordinaria da applicare
alle cessione di fabbricati o porzioni di essi, poste in essere da imprese di
costruzione che hanno ultimato l’intervento da non oltre 4 anni, è del
21% o 10% ( nel caso di fabbricato strumentale che sia stato oggetto di
recupero o restauro) chiunque sia l’acquirente.
L’aliquota
del 21% verrà applicata anche alla cessione di fabbricati strumentali che
vedono nel ruolo di acquirenti, soggetti che non agiscono nell’esercizio di
impresa, arte o professione (anche le società semplici), e soggetti passivi IVA
che hanno un pro-rata di detraibilità ≤ 25% (parliamo quindi di soggetti che
svolgono in via esclusiva o prevalente operazioni esenti); in tutti le altre
ipotesi, opererà il regime di esenzione IVA, tranne il caso in cui il cedente
(che avrà un pro-rata di detraibilità ≥ 25%) richieda espressamente nell’atto
di cessione che tale operazione sia incisa da IVA.
Una situazione
più o meno analoga si ha nelle locazione di immobili strumentali. Anche qui la
regola generale è quella della esenzione IVA; tuttavia l’art. 10 comma 1
del D.P.R. 633/72, prevede alcune eccezioni al verificarsi delle quali i canoni
di locazione scontano un aliquota IVA del 21%:
- quando il conduttore non agisce
nell’esercizio di impresa, arti o professioni;
- quando il conduttore è un soggetto con
pro-rata di detraibilità ≤ 25%;
- quando verrà esercitata l’opzione per
l’applicazione IVA sul contratto, da parte dei soggetti coinvolti.
Una menzione a
parte merita il regime Iva riguardo la cessione di terreni.
Distingueremo
fra terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria e terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria; soltanto in questo ultimo caso le
operazioni di cessioni scontano l’IVA al 21%. Al fine di interpretare
meglio la distinzione sopra esposta, bisogna fare riferimento esclusivamente al
Piano Regolatore Generale del proprio comune.
*Gli
immobili rientranti nella legge Tupini, sono quei fabbricati la cui superficie
sopra terra è destinata per più del 50% ad immobili ad uso abitativo e per non più del 25%, per negozi, botteghe o
uffici.
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